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ORGANISMO DI ISPEZIONE LENTINI

La verificazione periodica è il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in sevizio; 

consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo dell’affidabilità metrologica degli strumenti di misura finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonché l'integrità di sigilli anche elettronici e etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti. 


Gli strumenti di misura in servizio, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali sono sottoposti a verificazione periodica secondo le modalità e le periodicità definite dal D.M. 21 Aprile 2017 n. 93

PERIODICITA' DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA Clicca qui

Art. 8 OBBLIGHI DEI TITOLARI DEGLI STRUMENTI METRICI

1. I titolari degli strumenti di misura soggetti all’obbligo della verificazione periodica:

a) comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione in cui

lo strumento è in servizio la data di inizio dell’utilizzo degli strumenti e quella di fine

dell’utilizzo e gli altri elementi di cui all’articolo 9, comma 2;

b) mantengono l’integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica,

nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;

c) curano l’integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;

d) conservano il libretto metrologico e l’eventuale ulteriore documentazione prescritta;

e) curano il corretto funzionamento dei loro strumenti e non li utilizzano quando sono

palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), sono esclusi a fronte di eventi non prevedibili

o rispetto ai quali non si abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza.

Ove non vi abbia già provveduto il fabbricante, l'organismo che esegue la prima verificazione periodica dota lo strumento di misura di un libretto metrologico, è tra gli obblighi dell'utente metrico quello di conservare lo stesso, all'interno del quale devono essere registrati tutti gli interventi effettuati sullo strumento (verificazione, riparazioni, controlli casuali o a richiesta).

La verificazione periodica è eseguita dal Laboratorio entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'utente metrico.

SANZIONI

Per il mancato rispetto dei vari obblighi metrologici, ivi compreso quello della verificazione periodica, sono applicabili, secondo i casi, le sanzioni previste dal codice penale e dal decreto legislativo 517/1992. 

Per la sola omessa verificazione periodica entro le scadenze di legge, è previsto il pagamento di una somma da € 516,00 a € 1.549,00, il sequestro amministrativo degli strumenti interessati. 

Per altre gravi inadempienze può essere decisa la confisca dello strumento interessato e può essere anche avviato un procedimento penale.